Art. 1 – La proposta d’acquisto, per gli effetti dell’art. 1329 Cod.Civ., è irrevocabile per giorni 90 dalla data in cui la stessa perverrà alla sede della fornitrice e si intenderà accettata da quest’ultima, solo a seguito di conferma scritta da inviarsi entro il medesimo termine di giorni 90 a mezzo lettera racc. A.R. o PEC, oppure a seguito di esecuzione del contratto entro il termine innanzi indicato.
Art. 2 – Qualora il proponente/acquirente recedesse dalla proposta d’acquisto, oppure si rifiutasse di ricevere il materiale venduto, dovrà corrispondere alla fornitrice, a titolo di penale (art. 1382 Cod.Civ.), entro 10 giorni dalla richiesta, la somma pari al 40% del prezzo convenuto, oltre interessi convenzionali (art. 5), dalla scadenza del termine di validità della proposta sino alla data di pagamento.
Art. 3 – La fornitrice si riserva il diritto di apportare alle attrezzature ed al software eventualmente installato sulle stesse, le modifiche che, a suo insindacabile giudizio, ritenesse necessarie o opportune. Le modifiche potranno essere apportate sino al momento della consegna e del montaggio delle attrezzature, senza che ciò possa costituire ragione alcuna di azione od eccezione per il proponente/acquirente, anche se il materiale pubblicitario o le attrezzature visionate, non prevedessero tali modifiche. Le modifiche apportate dopo la consegna delle attrezzature al proponente/acquirente, non comporteranno alcun obbligo per la fornitrice di adeguare le attrezzature già consegnate.
Art. 4 – I pagamenti devono essere eseguiti presso la sede della fornitrice. Fatti salvi diversi accordi, nei pagamenti dilazionati la prima rata scade dopo 30 giorni dalla data di consegna dei materiali e le somme residue dovute, maggiorate del costo effetti, delle spese bancarie di sconto e degli interessi convenzionali, devono essere pagate a mezzo cambiali che il proponente/acquirente dovrà consegnare all’avviso di “merce pronta”. Il pagamento convenuto “alla consegna” deve essere effettuato all’avviso di “merce pronta”. In tutti i casi, le eventuali spese di registrazione e l’IVA, dovranno essere corrisposte alla fornitrice ad avviso di “merce pronta”. Sui ritardati pagamenti la fornitrice è autorizzata ad emettere tratta con spese. Nessuna contestazione dà diritto al proponente/acquirente di sospendere i pagamenti e l’inosservanza di tale patto comporta l’improcedibilità di ogni azione ed eccezione. Per i pagamenti dilazionati o nell’ipotesi d’inadempienza del proponente/acquirente, anche con riferimento a quanto previsto al successivo art. 6, questi è tenuto a corrispondere gli interessi convenzionali al tasso tempo per tempo previsto dall’art. 5 D. Lgs. 9.10.2002 N. 231 (Tasso BCE maggiorato di sette punti) oppure, nell’ipotesi di mancata applicazione della legge, al tasso euroribor 3 mesi maggiorato di sette punti. Il mancato pagamento anche di una sola rata, comporterà automaticamente la decadenza dal benefico del termine ai sensi dell’art. 1186 Cod. Civ., senza necessità di alcuna preventiva comunicazione, con obbligo per il proponente/acquirente di pagare immediatamente quanto dovuto a saldo della fornitura, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 16.
Art. 5 – Qualora sia previsto il pagamento esclusivo o alternativo a mezzo leasing o finanziamenti di qualsiasi natura, il proponente/acquirente, entro 20 giorni dal ricevimento dell’accettazione della proposta, dovrà comunicare alla fornitrice, con lettera racc. A.R. o PEC, l’avvenuta stipula del contratto di finanziamento. Tale contratto dovrà espressamente prevedere: a) L’obbligo per la società finanziatrice di provvedere al pagamento dell’intero prezzo alla fornitrice alla consegna delle attrezzature, facendo prova a tal fine il documento di trasporto sottoscritto dal destinatario o, in alternativa, il verbale di messa in funzione dell’attrezzature su modulistica della fornitrice; b) La rinuncia della parte proponente/acquirente a far valere nei confronti della società finanziatrice eccezioni che comportino la sospensione del pagamento a favore della fornitrice, per motivi diversi dalla omessa consegna delle attrezzature. Per espressa pattuizione tra le parti, l’eventuale collaudo, messa in funzione, prove di funzionamento o istruzione al personale, se a carico della fornitrice, per le variabili cui tali attività sono soggette (disponibilità delle materie prime, di personale specializzato, degli allacciamenti, dei locali, autorizzazioni, ecc.), devono ritenersi obbligazioni accessorie, non ricomprese nell’oggetto della fornitura. Nell’ipotesi il soggetto finanziatore, per qualsiasi motivo, non provvedesse al pagamento, il proponente/acquirente, quale obbligato in solido, dovrà provvedere al pagamento della fornitura entro 8 giorni dalla consegna, ancorché sia stata emessa fattura di vendita a favore della società finanziatrice. La mancata concessione del finanziamento non costituirà per il proponente/acquirente legittimo motivo di recesso dal contratto.
Art. 6 – Il termine di consegna è computato in giorni lavorativi, escluse le festività, i periodi di ferie e quelli coincidenti con scioperi. Detto termine decorre dalla data di accettazione della proposta di acquisto oppure, se successiva, a) dalla data in cui è pervenuta alla fornitrice l’eventuale somma prevista a titolo di acconto – b) dalla data in cui è pervenuto l’ordine di acquisto da parte di società di leasing o finanziatrice – c) dalla data in cui sono pervenuti alla fornitrice, se richiesti, la pianta dei locali ed i dati tecnici necessari per la costruzione, il completamento o l’installazione dell’attrezzatura – d) dalla data in cui il proponente/acquirente avrà assolto ad eventuali oneri indicati nella proposta d’acquisto. Nell’ipotesi di mancato o ritardato pagamento di quanto contrattualmente previsto prima della consegna dei materiali oppure nell’ipotesi di richiesta da parte del proponente/acquirente di una modifica all’attrezzatura e/o al software (art.14), pervenuta alla fornitrice in data successiva alla conferma di cui all’art. 1, la data di consegna dell’attrezzatura sarà automaticamente riprogrammata e potrà essere differita sino a 120 giorni rispetto alla data di consegna inizialmente prevista, fatta salva la facoltà per la società fornitrice di risolvere il contratto per l’eventuale inadempimento del proponente/acquirente. Se l’efficacia del contratto è subordinata al verificarsi di una condizione sospensiva, il termine di consegna decorrerà dal giorno in cui la fornitrice sarà stata informata a mezzo lettera racc. A.R. o PEC dell’avverarsi della condizione stessa. Qualora nella proposta d’acquisto il termine per consegna non sia indicato in giorni lavorativi, oppure lo stesso sia indicato genericamente come “urgente”, “merce pronta”, ecc., il termine di consegna si intende automaticamente convenuto tra le parti in 90 giorni lavorativi dalla data di accettazione della proposta. Il ritardo nella consegna dell’attrezzatura, oppure della messa in funzione o avviamento della stessa, se contrattualmente prevista a carico della fornitrice, purché non eccedente il termine di tolleranza di 40 giorni lavorativi rispetto a quello contrattualmente previsto, non darà diritto ad alcun risarcimento del danno a favore del proponente/acquirente, fatto salvo che il termine di consegna non sia stato espressamente qualificato dal proponente/acquirente come essenziale e come tale accettato specificatamente dalla società fornitrice. Nell’ipotesi di termine essenziale, in deroga a quanto previsto dall’art. 1457 Cod.Civ. il proponente/acquirente dovrà inviare alla fornitrice diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 Cod.Civ.. Nell’ipotesi il ritardo nella consegna dell’attrezzatura o nella messa in funzione o avviamento della stessa, se contrattualmente previsto a carico della fornitrice e per motivi esclusivamente imputabili alla stessa, ecceda la tolleranza di 40 giorni lavorativi, la fornitrice sarà tenuta a corrispondere al proponente/acquirente una penale pari allo 0,5% del prezzo pattuito (esclusa IVA) per ogni settimana di ritardo, con un massimo di 4 settimane. Nel caso in cui il proponente/acquirente ritardi di accettare la consegna della merce, questa potrà essere immagazzinata a discrezione della fornitrice, a rischio e spese del proponente/acquirente, anche presso terzi, con addebito delle relative spese. Per il deposito in locali della fornitrice, sarà fatturata una spesa di magazzinaggio di € 25,00 per giorno, dalla data di mancata accettazione della merce sino alla consegna. La fornitrice si riserva la facoltà di chiedere, in sostituzione delle spese di magazzinaggio, la differenza prezzo conseguente ad eventuali variazioni di listino che fossero intervenute tra la data di consegna contrattualmente prevista e quella di consegna effettiva. Nell’ipotesi di proposta soggetta a condizione sospensiva, il prezzo pattuito verrà automaticamente aggiornato in relazione al listino vigente al momento dell’avverarsi della condizione. Ove il ritardo nell’accettare la consegna della merce superasse i tre mesi, la fornitrice potrà considerare risolto il contratto per inadempimento del proponente/acquirente, e chiedere la penale di cui all’art. 2 oltre al rimborso degli oneri di magazzinaggio. L’indicazione di una data come forma di consegna non ha valore contrattuale. Le consegne devono essere espresse esclusivamente in giorni lavorativi.
Art. 7 – Le attrezzature viaggiano a rischio e pericolo del proponente/acquirente anche se vendute franco destino. L’assicurazione relativa viene stipulata solo se richiesta dal proponente/acquirente, con addebito del relativo costo, così come sono a suo carico le spese per eventuali richieste di imballi speciali.
Art. 8 – Fatte salve diverse pattuizioni contenute nella proposta di acquisto e specificatamente approvate dalla fornitrice, sono a carico del proponente/acquirente, anche se l’attrezzatura è resa franco destino cliente montata e funzionante, le seguenti voci: a) le prestazioni del montatore addebitate secondo le tariffe A.N.I.M.A., nonché le spese di viaggio, vitto e alloggio; b) le spese di manovalanza di aiuto al montatore; c) le spese di scarico dei materiali; d) l’onere e le spese inerenti la predisposizione dei locali quali, a mero titolo di esempio, canne fumarie, tubazioni esterne all’impianto, materiali edilizi necessari al montaggio, allacciamenti (acqua, aria compressa, combustibili, vapore, elettricità, ecc.) sino al punto di utilizzo. Il proponente/acquirente si obbliga a mettere a disposizione la quantità idonea di prodotti cui l’attrezzatura è destinata, al fine di consentire la corretta prova e/o messa in funzione. Le prestazioni e le spese del montatore, se comprese nel prezzo, s’intendono relative al solo montaggio dell’attrezzatura; restano pertanto esclusi il collaudo/messa in funzione, l’avviamento e l’istruzione all’uso dell’attrezzatura, che dovranno pertanto essere oggetto di espressa pattuizione. Nell’ipotesi i predetti costi siano a carico della fornitrice, qualora l’inizio o la continuazione delle operazioni nelle quali è impegnato il montatore subissero un ritardo per motivi non imputabili alla fornitrice, il proponente /acquirente dovrà rimborsare a quest’ultima i costi dalla stessa sostenuti per il tempo di attesa e/o per il successivo intervento del montatore.
Art. 9 – Fatte salve diverse pattuizioni contenute nella proposta di acquisto e specificatamente approvate dalla fornitrice, nell’ipotesi di rimozione o smontaggio di un’attrezzatura di proprietà del proponente/acquirente, anche in caso di permuta, le operazioni e tutti gli oneri ed i costi relativi e conseguenti, devono intendersi sempre a carico esclusivo del proponente/acquirente, ivi compreso il trasporto, la rimozione delle macerie e dei rottami, nonché l’eventuale smaltimento dei materiali in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia.
Art. 10 – La fornitrice è esonerata da ogni responsabilità non imputabile a dolo o colpa grave, per eventuali infortuni al personale di aiuto ai propri montatori, nonché per i danni che dovessero derivare al proponente/acquirente, a terzi o a cose, in conseguenza dell’attività espletata dai montatori. Nessuna responsabilità assume la fornitrice per eventuali reclami o azioni comunque promosse, da coinquilini o confinanti del proponente/acquirente o da terzi, per effetto della posa in opera, violazioni di distanze legali, del funzionamento delle attrezzature, degli impianti, di emissioni in genere (rumori, polveri, calore, ecc.), Qualora detti inconvenienti non siano direttamente imputabili a vizi nella realizzazione o installazione dell’impianto, essendo onere del proponente/ acquirente provvedere all’installazione, a sua cura e spese, di tutti gli accorgimenti necessari a eliminare tali inconvenienti o prevenire danni. Eventuali implementazioni o adeguamenti delle attrezzature rispetto alle caratteristiche standard, resi necessari da specifiche normative o imposte delle autorità, in relazione al particolare territorio o luogo ove le stesse sono state installate, saranno a carico del proponente/acquirente, fatto salvo che non costituiscano oggetto di particolare pattuizione.
Art. 11 – Le caratteristiche dei locali dove andrà ubicata l’attrezzatura così come i camini scarico fumi, le condotte di presa e scarico aria, gli allacciamenti (acqua, aria compressa, combustibile, elettricità, messa a terra ecc.), devono rispettare la normativa vigente, con obbligo per il proponente/acquirente di adeguamento. I montatori incaricati dalla fornitrice sono abilitati solo al montaggio dei materiali oggetto della fornitura e la prova di funzionalità viene eseguita con esclusivo riferimento al materiale fornito, con esclusione di ogni controllo o verifica delle opere di competenza del proponente/acquirente. Il proponente/acquirente si obbliga a consegnare alla fornitrice, a semplice richiesta, copia del certificato di agibilità dell’immobile ove sarà installata l’attrezzatura, del Certificato di conformità degli impianti, oppure della Dichiarazione di Conformità e/o di Rispondenza. La mancata consegna di tali documenti, se richiesta, comporterà l’automatica sospensione della consegna, dell’installazione dell’attrezzatura e di ogni attività conseguente, con esonero della fornitrice dal procedere con la messa in funzione dell’attrezzatura. In ogni caso, nell’ipotesi i montatori accertassero irregolarità, viene meno l’obbligo di proseguire il montaggio sino a quando le irregolarità saranno state eliminate dal proponente/acquirente.
Art. 12 – Grava esclusivamente sul proponente/acquirente l’onere di ottenere, a propria cura e spese, tutte le autorizzazioni necessarie all’installazione dell’attrezzatura, con esonero della fornitrice da ogni responsabilità.
Art. 13 – Le attrezzature sono garantite, esclusivamente se fornite nuove di fabbrica, per mesi dodici a decorrere dalla consegna dei materiali: la garanzia consiste nella sostituzione dei pezzi difettosi resi franco stabilimento fornitrice, con esclusione della mano d’opera. La sostituzione di parti durante il periodo di garanzia dell’impianto, non prolunga tale periodo, fatta salva la garanzia relativa al singolo pezzo sostituito, nei limiti forniti dal produttore del ricambio. Il proponente/acquirente non ha diritto al risarcimento del danno conseguente al fermo dell’attrezzatura compreso il periodo necessario all’intervento di riparazione. Il proponente/acquirente decade dal diritto alla garanzia: a) se non rispetta le condizioni di pagamento; b) se i guasti sono causati per imperizia, uso difforme a quanto previsto dai manuali d’uso o tecnici, cattiva manutenzione, imperizia, manomissioni o modifiche all’attrezzatura non autorizzate dalla fornitrice, irregolarità nella fornitura del combustibile o dell’energia elettrica, malfunzionamento degli impianti o condutture di scarico/aspirazione, eventi di forza maggiore. Sono esclusi dalla garanzia le parti dell’attrezzatura e di ogni suo accessorio soggetti a normale usura, quali, a titolo esemplificativo, cinghie, nastri trasportatori, lampade, ecc., ed i materiali che sono soggetti a ricambi periodici, quali filtri, lubrificanti, ecc. Vizi e difetti devono essere denunciati direttamente alla società fornitrice con lettera racc. A.R.o PEC entro il termine perentorio di otto giorni dalla scoperta, ai sensi dell’art. 1495 Cod.Civ. ed in deroga a quanto previsto dall’art. 1512 Cod.Civ.. In particolare, la fornitrice non assume obbligazione alcuna di risultato in ordine alla qualità e quantità del prodotto ottenuto con l’attrezzatura, in relazione ai molteplici fattori destinati ad influire sul prodotto finale, quali, a mero titolo esemplificativo, l’abilità tecnica dell’operatore; la qualità e le dosi degli ingredienti/materiali impiegati; le temperature ed i tempi utilizzati; la corretta manutenzione dell’attrezzatura nonché la corretta alimentazione dell’impianto.
Art. 14 – Qualsiasi richiesta (interventi, modifiche, ricambi, pagamenti, preventivi, ecc.) dovrà essere formulata per iscritto e inviata alla sede della fornitrice.
Art. 15 – Qualora la vendita non preveda il pagamento del prezzo al momento della consegna, la stessa si intende convenuta e conclusa con la riserva di proprietà a favore della fornitrice e l’attrezzatura resta pertanto di proprietà di quest’ultima ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1523 e segg. Cod.Civ., fino al completo pagamento del prezzo e delle spese accessorie. A seguito dell’intervenuta decadenza dal benefico del termine ex art. 1186 Cod. Civ., prevista dal precedente art. 4 delle condizioni generali di vendita, nell’ipotesi il residuo importo dovuto superi l’ottava parte del prezzo, è fatta salva facoltà per la fornitrice di risolvere il contratto e chiedere la riconsegna dell’attrezzatura, trattenendo a titolo di indennità gli importi incassati sino a tal momento fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. Ai fini della trascrizione della proposta/contratto presso i competenti uffici, il proponente/acquirente si obbliga, se richiesto, a controfirmare la proposta davanti a notaio con assunzione dei relativi costi. Nell’ipotesi di rifiuto a sottoscrivere la proposta/contratto avanti notaio, è fatta salva facoltà per la fornitrice di non accettare la proposta o risolvere il contratto. Nell’ipotesi di vendita/cessione dell’esercizio a terzi, il proponente/acquirente deve darne immediato avviso a mezzo lettera racc. A.R.o PEC alla fornitrice, la quale ha la facoltà di chiedere l’immediato pagamento del residuo prezzo, o di considerare risolto il contratto “ipso jure”, con diritto di procedere al ritiro della merce fornita, trattenendo quanto già pagato dall’acquirente a titolo di indennità per l’uso della merce stessa, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. Il proponente/acquirente è obbligato a informare immediatamente la fornitrice con lettera racc. A.R. o PEC di ogni atto esecutivo/cautelare o pregiudizievole eseguito sui beni oggetto della fornitura, nonché nell’ipotesi di danneggiamento dei beni stessi. Il proponente/ acquirente resta comunque responsabile verso la fornitrice, per ogni danno questa dovesse subire a seguito di tali atti. Il proponente/acquirente ha l’obbligo altresì di informare, con lettera racc. A.R. o PEC il proprietario dei locali in cui l’attrezzatura sarà ubicata e prima della sua introduzione, dell’esistenza del patto di riservato dominio a favore della fornitrice, inviando a quest’ultima copia della comunicazione. Nell’ipotesi di vendita con riserva della proprietà, la fornitrice, a tutela del proprio diritto di chiedere la restituzione del bene in caso di inadempimento, si riserva la facoltà di installare all’interno dell’attrezzatura un rilevatore di posizione satellitare, che rimarrà in funzione fino al termine del piano di pagamento rateale, o comunque fino al momento del definitivo trasferimento della proprietà in capo all’acquirente a seguito del pagamento di quanto dovuto.
Art. 16 – Il software eventualmente installato sulle attrezzature viene concesso in licenza d’uso nella versione “home macchine” e non può essere trasferito su altre attrezzature senza il preventivo consenso scritto della fornitrice. Qualora sia prevista la vendita dell’attrezzatura con riserva di proprietà, ai sensi del precedente art. 15, la definitiva concessione in licenza d’uso del software eventualmente installato, nella versione installata al momento della consegna dell’attrezzatura, avverrà con il completo pagamento del prezzo e delle relative spese accessorie. In pendenza della riserva di proprietà, l’utilizzo del software eventualmente installato avverrà esclusivamente mediante utilizzo di apposita password, fornita dalla fornitrice, la cui validità avrà durata pari a quella della rata in scadenza, con ulteriore termine di tolleranza di giorni 30. A seguito del regolare pagamento della rata in scadenza, verrà fornita nuova password per l’utilizzo del software e dell’attrezzatura, di durata corrispondente a quella della rata successiva. In difetto di pagamento anche di una sola rata e decorso il predetto termine di tolleranza, sarà facoltà della fornitrice sospendere l’invio della nuova password fino all’effettuazione del pagamento. La password non sarà più fornita nel caso in cui la fornitrice si sia avvalsa della clausola risolutiva di cui agli articoli 4 e 15 delle condizioni generali di vendita. La fornitrice sarà quindi esonerata da ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero conseguire al mancato o irregolare funzionamento dell’attrezzatura, in ragione dell’impossibilità di utilizzare, anche temporaneamente, il software eventualmente installato. Nell’ipotesi di manomissione del pannello di controllo e/o della scheda e/o del software, è fatta salva facoltà per la fornitrice di risolvere il contratto.
Art. 17 – Qualsiasi controversia inerente e conseguente al presente contratto è devoluta alla competenza territoriale esclusiva del Foro di Verona.
Art. 18 – La sottoscrizione del presente documento deve intendersi apposta anche a titolo di espresso consenso al trattamento dei dati personali da parte della fornitrice. Tale trattamento avverrà con le modalità e nei limiti strettamente necessari all’esecuzione del contratto di cui sopra e, in ogni caso, nel rispetto della normativa di legge e fermi gli obblighi di riservatezza. Con la presente sottoscrizione il proponente dichiara altresì di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 D. Lgs. N. 196/2003, con specifico riferimento alle finalità e modalità del trattamento; alla natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; alle conseguenze di un eventuale rifiuto; ai soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza e all’ambito di diffusione dei dati medesimi. La sottoscrizione del presente documento deve intendersi apposta anche quale espresso consenso alla pubblicazione, per via telematica, a mezzo stampa e mediante l’utilizzo di socialnetwork di eventuali immagini delle attrezzature oggetto del presente contratto, dell’insegna e dei locali aziendali del promittente/acquirente, del medesimo e di eventuali operatori/dipendenti del promittente/acquirente mentre stanno utilizzando le attrezzature oggetto del presente contratto. Nell’ipotesi di immagini riguardanti soggetti diversi del proponente/acquirente, quest’ultimo si obbliga a ottenere dai soggetti interessati la relativa autorizzazione/liberatoria e a inviare copia della stessa alla fornitrice. L’autorizzazione deve intendersi data a titolo gratuito e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Viene altresì autorizzata la conservazione delle immagini negli archivi informatici preso atto che la finalità della pubblicazione di dette fotografie sono meramente di carattere pubblicitario e promozionale, nell’ambito dell’attività svolta dalla società Ing. Polin & C. S.p.A e/o da società appartenenti allo stesso Gruppo imprenditoriale. La presente autorizzazione/liberatoria, così come quella rilasciata da soggetti diversi dal proponente/acquirente, potrà essere revocata in qualsiasi momento con comunicazione scritta inviata a mezzo lettera racc. AR o a mezzo PEC alla società Ing. Polin & C. S.p.A.
Il proponente dichiara di avere esaminato e di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 e segg. Cod.Civ., Le condizioni sopraesposte e specificatamente quelle relative: alla irrevocabilità della proposta di cui all’art. 1); alla penale di cui all’art. 2); decadenza dal benefico del termine ex art. 1186 Cod.Civ. e agli interessi convenzionali e sospensione pagamenti di cui all’art.4); alle limitazioni di responsabilità in favore della fornitrice e termini di decadenza di cui agli artt. 6), 7), 10), 12), 14), e 15); alla variazione automatica del termine di consegna e all’aggiornamento del prezzo di cui all’art.6); alle limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni da parte del proponente di cui agli artt. 3), 4), 5) e 6); alla decadenza a carico del proponente di cui all’art. 12); alle restrizioni alla libertà contrattuale del proponente nei rapporti con i terzi di cui agli artt. 4), 5) e 15); alla vendita con riserva di proprietà e alla clausola risolutiva espressa di cui all’art.15); alla licenza d’uso del software eventualmente installato, alla facoltà di non inviare la password di accesso in caso di inadempimento, alla clausola di esonero da responsabilità per danni, in caso di sospensione o cessazione della licenza, di cui all’art. 16) nonché alla facoltà di installare un rilevatore di posizione satellitare; alla deroga alla competenza territoriale dell’autorità giudiziaria di cui all’art. 17); al consenso ex D.Lgs. N. 193/2003 e all’utilizzo di immagini di cui all’art.18).